Tuesday, 5 April 2011

Intercettazioni, Pdl: «non si usano nei processi»

Alla Camera Maurizio Bianconi presenta l'ennessima legge "ad personam". Un nuovo ddl salva-premier e un nuovo bavaglio. Perchè si propone di rendere le intercettazioni «non divulgabili»

fonte: Agenzia Dire

Le intercettazioni non saranno più mezzi di ricerca della prova, ma semplici strumenti di investigazione. E, come tali, non finiranno nei fascicoli processuali e non saranno pubblicabili. E' l'ultima proposta targata Pdl, in tema di riforme della giustizia, depositata alla Camera, il 3 marzo scorso, dal deputato Maurizio Bianconi e assegnata pochi giorni fa alla commissione Giustizia. Mercoledì scorso, infatti, la proposta del parlamentare Pdl, presentata «a titolo personale», è stata messa tra i proveddimenti da inserire nel calendario dei lavori. La soluzione è la seguente, e la spiega lo stesso Bianconi nella premessa della legge: «Collocare il tema nel Codice di procedura penale all'interno delle fonti di investigazione semplice, "cassandolo" dalla collocazione nel testo vigente dei mezzi di ricerca della prova». Così, continua, «si taglierebbero alla radice altri problemi, oltre a quello dell'utilizzo distorto delle intercettazioni in fase processuale». In nome della «tutela della privacy», infatti, gli ascolti di conversazioni o comunicazioni telefoniche, essendo a solo uso degli investigatori, non potrebbero far parte di fascicoli contenenti atti pubblicabili. Con la proposta Bianconi, mai più, quindi, casi Ruby (se fosse approvata) con centinaia e centinaia di stralci di intercettazioni delle ragazze dell'Olgettina a rivelare all'opinione pubblica i particolari delle feste nelle ville del premier Berlusconi.
La proposta consta di due articoli. Il primo abroga il capo IV del titolo III del libro terzo del codice di procedura penale, quello che prevede l'uso delle intercettazioni come strumento di ricerca della prova al pari di ispezioni, perquisizioni e sequestri. Con la nuova norma (che prende il nome di "Intercettazioni e controlli preventivi sulle comunicazioni"), non sarà più il pubblico ministero a chiedere l'autorizzazione al gip per ottenere il via libera agli ascolti, ma i responsabili delle forze di polizia giudiziaria (e persino il ministro dell'Interno) si rivolgeranno al Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo. Viene introdotto anche un "tetto" alla durata di 40 giorni, prorogabili di 20 dopo decreto motivato del pm. Infine la "stretta" sulla pubblicazione. Mentre nel ddl di iniziativa governativa, arenatosi alla Camera, in terza lettura lo scorso luglio, il centrodestra si era "lambiccato" con mille escamotage nella previsione di divieti, Bianconi risolve il problema alla radice: non facendo più parte di fasicoli processuali, le intercettazioni non saranno più atti pubblici ma resteranno nei cassetti degli investigatori. E quindi, niente pubblicazione sui giornali. Al comma 7 dell'articolo 2, il deputato di maggioranza specifica: «In ogni caso, gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso le attività di intercettazione preventiva di cui al presente articolo, e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine nè costituire oggetto di deposizione nè essere altrimenti divulgate».

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