Prima lettura
La (1) Commissione presenta un testo legislativo contemporaneamente al (2) Parlamento e al (3) Consiglio.
Il Parlamento adotta (4) la sua posizione e la sottopone al Consiglio
Se il Consiglio è d'accordo con i risultati della prima lettura al Parlamento, (5) il testo legislativo è adottato.
Se il Consiglio non è d'accordo con i risultati della prima lettura al Parlamento, (5) il testo si procede alla discussione in seconda lettura.
Seconda lettura
(3) Il Parlamento dispone di tre mesi (può essere richiesta una proroga a quattro mesi) per reagire. Se approva la posizione del Consiglio o non si pronuncia, il (4) testo legislativo adottato corrisponde alla posizione del Consiglio
Il Parlamento può presentare emendamenti alla posizione del Consiglio (fatte salve alcune limitazioni). In tal caso:
--- il (5) Consiglio, entro tre mesi (può essere richiesta una proroga a quattro mesi) li approva e il (6) testo legislativo è adottato.
--- il Consiglio li respinge: viene convocato il comitato di conciliazione (27 membri del Parlamento e 27 membri del Consiglio), incaricato di individuare un compromesso tra le posizioni divergenti.
Il Parlamento può invece respingere la posizione del Consiglio alla maggioranza assoluta dei suoi membri: in tal caso il testo legislativo è respinto.
Conciliazione e terza lettura
Se viene rimesso tutto al (1) comitato di conciliazione, questo adotta un (2) "progetto comune" basato sulla posizione del Consiglio e sugli emendamenti presentati dal Parlamento in seconda lettura.
Se il Consiglio e il (3) Parlamento approvano il "progetto comune", (4) l'atto legislativo è adottato.
Se il comitato di conciliazione non riesce a elaborare un progetto comune oppure se il Parlamento o il Consiglio non lo approvano, (5) l'atto si considera non adottato.
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