Monday, 11 October 2010

FACT SHEET/ Legge bavaglio, il ddl del Senato

A palazzo Madama il provvedimento è già stato approvato, manca solo il pronunciamento della Camera. Cosa cambierà se anche l'Aula di Montecitorio dovesse approvare il ddl così come licenziato dall'altro ramo del Parlamento? Ecco cosa prevede il testo, approvato al Senato il 10 giugno 2010.

scheda di Repubblica.it

COSA NON SI POTRA' PIU' PUBBLICARE - La lista delle notizie che i media non possono più pubblicare è lunga. Si comincia con il divieto di pubblicare le intercettazioni di conversazioni telefoniche, email, ma anche i tabulati del traffico telefonico che riguardano persone estranee alle indagini, di cui il magistrato abbia ordinato la distruzione o l'esclusione dal fascicolo di inchiesta.
Le intercettazioni agli atti dell'inchiesta saranno invece off-limits sui media, anche se non sono più coperte dal segreto istruttorio, fino alla conclusione delle indagini preliminari.
Per tutta la durata dell'inchiesta, poi, i giornalisti non potranno pubblicare nessuno degli altri atti inclusi nel fascicolo del pubblico ministero. Questo divieto è però mitigato dalla possibilità per i media di dare conto "per riassunto" di quegli atti non più coperti da segreto. Inoltre, per quanto riguarda le richieste e le ordinanze di custodia cautelare, se ne potrà pubblicare "il contenuto", ma solo dopo che l'interessato abbia ricevuto l'atto. Bene inteso: queste deroghe non valgono per le intercettazioni, su cui rimane il blackout totale. Il disegno di legge colpisce anche le riprese filmate e le registrazioni "fraudolente", cioè quelle effettuate senza il consenso dell'interessato, ma ad uno degli ultimi rimpasti del testo è spuntata l'eccezione della "attività di cronaca" da parte dei "giornalisti iscritti all'ordine professionale", che non si macchierebbero quindi del delitto in questione.
L'escort Patrizia D'Addario che ha registrato il premier Berlusconi nella notte che ha passato a Palazzo Grazioli in sua compagnia, ma senza essere una giornalista, rischierebbe con la nuova legge fino a 4 anni di reclusione. La lista dei divieti è estesa alle toghe. Il pm che "rilascia dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento" o che viola segreti d'inchiesta potrà essere sostituito dal capo dell'ufficio. Infine, meno pubblicità per la giustizia: la ripresa video/audio delle udienze dei processi dovrà essere decisa, nel caso una parte si opponga, dal presidente della Corte d'Appello di riferimento.

SANZIONI - Lo spettro delle sanzioni, per i giornalisti ma anche per i giudici e gli investigatori che violano la consegna del silenzio è ampia, ma il disegno di legge conta di tutelare la privacy usando soprattutto il deterrente del portafoglio, quello degli editori dei media che pubblicano l'impubblicabile. Per loro sono previste sanzioni fino a 300.000 euro, se i loro media pubblicano le intercettazioni incluse nelle inchieste ma non ancora divulgabili. Si sale ad oltre 450.000 euro di sanzione massima se le intercettazioni sono quelle di cui i giudici abbiano ordinato la distruzione o l'esclusione dal fascicolo d'indagine.
Quanto al carcere, le pene sono modulate. La rivelazione del segreto d'ufficio è punita con la reclusione da uno a sei anni. Questo reato è tipico del pubblico ufficiale, ma non si esclude che il giornalista ne possa rispondere in correo. Il giornalista che pubblica il contenuto delle intercettazioni non ricomprese nelle inchieste e da distruggere rischia da sei mesi a tre anni di reclusione, ma se si tratta di intercettazioni agli atti dell'inchiesta la pena si riduce di fatto ad un'ammenda.

QUANDO E COME SI POTRA' INTERCETTARE - Il disegno di legge ha anche un'altra faccia, che riguarda più direttamente l'attività dei magistrati. Per il governo e la maggioranza di centrodestra, infatti, la riservatezza delle persone val bene alcune limitazioni al ricorso alle intercettazioni nelle inchieste. Il provvedimento dispone dei filtri più stretti di tempo, di merito e di procedura.
Durata delle intercettazioni: con l'eccezione delle inchieste per mafia e terrorismo, per le quali valgono le norme attuali, le intercettazioni richieste dal pm potranno essere autorizzate dai giudici per un termine massimo di 75 giorni, dopodiché potranno essere prorogate di 3 giorni in 3 giorni fino al termine delle indagini. Per le "cimici" delle intercettazioni ambientali, invece, il pm dovrà ottenere il via libera del tribunale ogni 3 giorni.

CHI POTRA' ESSERE INTERCCETTATO - L'ascolto potrà essere autorizzato se sussistono "gravi indizi di reato", ma il ddl delimita la platea delle persone intercettabili, cioè gli indagati o le persone "a conoscenza dei fatti" oggetto dell'inchiesta.
Quanto alle intercettazioni ambientali, le cimici potranno essere messe nei luoghi "dove si sta svolgendo attività criminosa". Al di fuori di questa condizione, si potranno mettere sotto ascolto altri luoghi, purché non siano "privati". Altri limiti riguardano la possibilità di utilizzare le intercettazioni. I risultati dell'ascolto non potranno essere usati in procedimenti diversi da quelli per cui sono state ordinate (con l'eccezione dei reati di mafia e terrorismo, spionaggio e pedopornografia).

TRIBUNALE COLLEGIALE - La stretta riguarda infine la procedura per avviare le intercettazioni. Il pm dovrà chiedere l'autorizzazione e le eventuali proroghe non più al gip, come ora, ma al tribunale del capoluogo di distretto che decide in composizione collegiale. Inoltre, il pm, con la richiesta di autorizzazione, dovrà trasmettere al tribunale il fascicolo con gli atti di indagine fino a quel momento compiuti e così ogni volta che chiede una proroga.

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